La propaganda politica è soggetta a specifica regolamentazione per garantire la parità di trattamento (par condicio) e un corretto svolgimento del confronto democratico. La violazione delle norme comporta sanzioni amministrative.
Normativa di riferimento
- Legge 4 aprile 1956, n. 212 – “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”.
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 – “Parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”.
Designazione dei rappresentanti (seggi e uffici elettorali)
La circolare richiama la possibilità, per i soggetti legittimati, di designare rappresentanti presso:
- Uffici di sezione (seggi) per assistere alle operazioni di voto e scrutinio;
- Uffici provinciali e Ufficio centrale per il referendum;
- per la circoscrizione Estero: Ufficio centrale e uffici decentrati e seggi esteri.
Chi può designare
- i partiti e gruppi politici legittimati secondo la circolare (rappresentati in Parlamento / con rappresentanza al Parlamento europeo);
- i promotori del referendum (secondo quanto indicato nella circolare).
Come si presenta la designazione
- La designazione deve essere effettuata per iscritto da persona munita di mandato.
- La designazione deve essere autenticata da notaio.
In particolare, la circolare distingue:
- designazioni per seggi/uffici provinciali (mandato conferito da promotore del referendum o, per partiti/gruppi, da presidente/segretario/altro organo o figura organizzativa di livello adeguato);
- designazioni per Ufficio centrale e per la circoscrizione Estero (mandato conferito da un promotore del referendum o dall’organo nazionale/parlamentare del partito o gruppo politico).
Propaganda elettorale
Spazi per le affissioni (tabelloni elettorali)
L’affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda da parte di partiti/gruppi/comitati è consentita esclusivamente negli spazi destinati a tale scopo.
Il Comune ha individuato gli spazi con delibera di Giunta comunale n. 16 del 20/02/2026.
Nella sezione Allegati è disponibile l’elenco dei luoghi dove sono collocati i tabelloni.
Ripartizione e assegnazione degli spazi
Gli spazi sono attribuiti sulla base della delibera di Giunta Comunale n. 17 del 20/02/2026.
Nella sezione Allegati sono disponibili gli schemi di ripartizione.
La circolare ricorda che la delimitazione/individuazione degli spazi avviene tra il 33° e il 30° giorno antecedente il voto (17–20 febbraio 2026).
Propaganda mediante affissione di stampa
A decorrere da venerdì 20 febbraio 2026 (30° giorno antecedente la votazione), la propaganda mediante affissione di manifesti, stampati e altro materiale è consentita solo negli spazi assegnati dal Comune.
Resta inoltre:
- vietato lo scambio o la cessione delle porzioni di spazio assegnate;
- nelle porzioni assegnate non è consentita l’affissione relativa ad altre iniziative non attinenti alla consultazione.
Rimozione della propaganda abusiva
Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva (scritte/affissioni murali e volantinaggio) sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.
Propaganda fonica su mezzi mobili (altoparlanti)
Da venerdì 20 febbraio 2026 l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti previsti dalla normativa richiamata nella circolare.
Inoltre, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata a preventiva autorizzazione del Sindaco o, se interessa più Comuni, del Prefetto competente.
Propaganda luminosa/figurativa e volantinaggio
Dal 30° giorno antecedente il voto (quindi da venerdì 20 febbraio 2026) sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (salve le insegne delle sedi di partito);
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza obbligo di preavviso al Questore, secondo quanto richiamato dalla circolare.
Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o diffondere sondaggi sull’esito e sugli orientamenti di voto: il divieto decorre da sabato 7 marzo 2026.
“Silenzio elettorale” e divieti nei giorni del voto
Nel giorno precedente e nei giorni della votazione (da sabato 21 marzo a lunedì 23 marzo 2026) sono vietati comizi e riunioni di propaganda, nonché le nuove affissioni di stampati/giornali murali/manifesti.
Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali; rientra nel divieto anche esibire/indossare accessori (bracciali, distintivi o simili) riconducibili a candidati o messaggi di propaganda.