Separazione e divorzio

Ultima modifica 30 settembre 2020

Nuove procedure per la separazione e il divorzio in Comune

Il decreto legge del 12 settembre 2014, n.132, convertito in legge 10 novembre 2014, n.162, ha previsto nuove modalità semplificate, alternative ai normali procedimenti svolti davanti al Giudice civile, per addivenire – in forma consensuale - alla separazione personale tra coniugi, alla cessazione degli effetti civili o allo scioglimento del matrimonio, o per modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

In particolare, i coniugi possono negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, in presenza di determinate condizioni, sottoscrivere un accordo dinanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune.

Tali accordi sono equiparati ai provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio regolati dalla legge.


Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

La nuova disciplina (art.6 del decreto legge n.132) prevede anzitutto la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per la separazione personale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Non cambiano i presupposti stabiliti dalla legge per la proposizione della domanda di divorzio.

Nel caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o    portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso al competente procuratore della Repubblica che, se non ravvisa irregolarità, rilascia il nullaosta per i successivi adempimenti.
Qualora, invece, vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o    portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica per la relativa autorizzazione, rilasciata tenendo conto dell’interesse dei figli. Qualora il procuratore ritenga che l’accordo non risponda all’interesse di questi, lo trasmette al presidente del Tribunale che decide sulla questione una volta disposta la comparizione delle parti.

Entrambi gli avvocati – insieme o separatamente - una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;   
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

L’accordo, in copia autentica, munito delle certificazioni prescritte dall’art.5 del decreto legge n.132/2014 e accompagnato dal nullaosta o dall’autorizzazione sopra ricordate potrà essere trasmesso – insieme al modello allegato in calce sotto la lett. A), che è stato predisposto dal ministero dell’interno e dal consiglio nazionale forense - al Comune di Chiusdino con le seguenti modalità:

  • presentazione diretta al protocollo dell’ente;
  • inoltro mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • preferibilmente via pec all’indirizzo:    comune.chiusdino@pec.consorzioterrecablate.it (in questo caso ai fini dell’autenticazione l’accordo dovrà essere firmato digitalmente dall’avvocato)

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

I coniugi, ai sensi dell’art.12 del decreto legge n.132/2014, possono comparire direttamente innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

In questa procedura l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
   

  • celebrazione del matrimonio in forma civile           
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa       
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)               
  • residenza di uno dei coniugi

Non si può ricorrere a questa modalità semplificata per addivenire alla separazione o al divorzio quando vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli comuni dei coniugi richiedenti).

 Inoltre:

  • l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale;
  • anche in questo caso restano invariati i presupposti stabiliti dalla legge per la proposizione della domanda di divorzio.

 Per arrivare alla conclusione dell’accordo i coniugi interessati devono:

prenotare un appuntamento all'ufficio di stato civile trasmettendo, preferibilmente via e-mail all’indirizzo:        protocollo@comune.chiusdino.siena.it o mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi stessi (allegati B, C e D, in calce);  

  • presentarsi dinanzi al Sindaco nel giorno dell’appuntamento – che sarà assegnato e comunicato con congruo anticipo - per sottoscrivere l’accordo,
  • previo versamento dell’importo di euro 16,00 (diritto fisso di segreteria) sul conto corrente di Tesoreria del comune presso la Banca CRAS, codice IBAN
  • IT86D 08885 71840 000000 100300, che dovrà essere documentato con la presentazione della relativa ricevuta;               
  • il Sindaco deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);               
  •  nel giorno del nuovo appuntamento i coniugi si dovranno ripresentare innanzi al Sindaco per confermare o meno l'accordo sottoscritto;     
  • la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;       
  • la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Sig. Rossano Pallini, ufficio di stato civile, al n.0577/751051 – e-mail:    protocollo@comune.chiusdino.siena.it.
 

    Allegati:

    A) Modulo trasmissione da parte degli avvocati.
    B) Modello di dichiarazione per separazione.
    C) Modello di dichiarazione per scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
    D) Modello di dichiarazione per modifica condizioni di separazione/divorzio.
 

 

Caratteri del testo:    Molto piccoli | Piccoli | Normali | Grandi | Molto grandi

Allegati

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D